Disposizioni urgenti per fronteggiare la diffusione del virus

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie;
Il Presidente della Repubblica E m a n a il seguente decreto-legge:
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito
del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato
altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma
e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021,
anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti
divieti.
Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla
classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche
misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge.

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